Impianto idraulico: il tuo è certificato?

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Spesso non sappiamo a quando risale, com’è stato progettato, con quali materiali è stato realizzato e, soprattutto, se è a norma… Eppure la legge richiede dei formali attestati che ne certifichino la rispondenza alla “regola dell’arte”. Scopriamo quali sono e in cosa consistono.

 

Sarà perché l’acqua fa meno paura del gas e dell’elettricità o sarà per la (errata e) comune convinzione che non ci si debba attenere a severe norme di sicurezza per la semplice installazione di rubinetti e tubazioni idriche, ma il fatto è che, tra tutti gli impianti domestici, quello idraulico è da sempre il più trascurato sotto il profilo progettuale e normativo… tanto che, spesso, è solo al verificarsi dei temutissimi danni (con le conseguenti spese inattese!) che ci accorgiamo di non avere la benché minima idea di come sia fatto! Un trend negativo a cui la legge 46/90 e il Decreto Ministeriale 37/2008 hanno cercato di porre rimedio da anni, imponendo a tutti noi sia di seguire delle regole dettagliate in fase di progettazione e messa in opera di un nuovo impianto, sia di farsi certificare il lavoro eseguito con un attestato noto come Dichiarazione di Conformità. Vediamo in cosa consiste e cosa fare se non ne siamo in possesso.

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La Dichiarazione di Conformità

Obbligatoria e rilasciata dall’impresa o dall’impiantista artigiano a cui è stato commissionato il lavoro, ha come scopo di certificare che l’impianto è stato progettato e realizzato a “regola d’arte”, seguendo cioè l’insieme delle norme tecniche e le regole di perizia considerate corrette per la sua esecuzione. Alla Dichiarazione, dovuta anche in caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dell’impianto, deve essere allegata anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema/progetto e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore che, per essere abilitato, dev’essere iscritto presso la Camera di Commercio ed, eventualmente, presso l’Albo delle Imprese artigiane di appartenenza. In caso di nuova realizzazione o rifacimento dell’impianto, l’installatore ha 30 giorni di tempo dalla fine lavori per consegnare la Dichiarazione completa di tutti gli allegati anche al Comune presso lo Sportello Unico per l’edilizia dove ha sede l’impianto.


Non la trovi più? Puoi chiedere la Dichiarazione di Rispondenza

Introdotta dal D.M. 37/2008 per gli impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore il D.M.), è una certificazione che permette di mettersi in regola con la legge sanando quegli impianti che sono sprovvisti della Dichiarazione di Conformità, perché magari è stata smarrita, è stata rilasciata incompleta e quindi risulta invalida o non è mai stata consegnata al proprietario di casa. A differenza della Dichiarazione di Conformità, la Dichiarazione di Rispondenza:

  1. non viene emessa da chi ha realizzato l’impianto ma può essere rilasciata solo da professionisti iscritti all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbiano esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza;
  2. può essere rilasciata solo se il vecchio impianto viene prima sottoposto a un controllo completo e accurato e poi adeguato alle prescrizioni di legge, conformandosi al concetto di “regola dell’arte” che vigeva all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame. E se non si conosce l’esatto periodo di installazione dell’impianto? È consuetudine adeguare l’impianto alle prescrizioni normative attuali.

E per gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008?

Se sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità non possono purtroppo essere sanati con una Dichiarazione di Rispondenza: in questi casi è necessario rimettere mano all’impianto, crearne uno ex-novo e redigere una nuova Dichiarazione di Conformità.

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