Libretto di impianto: obbligatorio per caldaie e climatizzatori

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Tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva oggi devono essere muniti di una vera e propria carta d’identità tecnica, il libretto di impianto. Vediamo cos’è, chi lo deve compilare e cosa si rischia a non essere in regola.

 

Se dovessi controllare tra i documenti tecnici relativi alla caldaia e al climatizzatore…. sei certo di trovare anche il cosiddetto libretto d’impianto per la climatizzazione? Si tratta di un libretto che, in linea con quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 e dai successivi decreto attuativo e delibere regionali, è stato istituito come scheda identificativa necessaria ai fini di un censimento di tutti gli impianti ed è obbligatorio per qualunque “impianto termico” destinato alla climatizzazione annuale della casa.


Cosa intende la legge per impianto termico?

Le norme fanno riferimento a tutti gli impianti tecnologici destinati sia al riscaldamento invernale sia al raffrescamento estivo degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria e indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (per esempio combustibili fossili o elettricità). Di fatto, quindi, la compilazione del libretto di impianto è diventata obbligatoria per chi installa, per esempio, le caldaie a gas, gli impianti alimentati da cogeneratori o da sistemi allacciati al teleriscaldamento, impianti per la produzione di energie rinnovabili e impianti che utilizzano macchine frigorifere, come i climatizzatori estivi, split o multisplit.
Serve un libretto per ogni impianto? No, il libretto è unico “per tutti gli impianti termici”, ed è composto da più schede che permettono proprio la registrazione dei diversi impianti presenti in casa.

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La compilazione del libretto è legata alla potenza dell’impianto?

In linea teorica, l’obbligo di tenere il libretto di impianto non è vincolato ad alcun limite di potenza. Tuttavia, in pratica le Regioni possono deliberare diversamente: il consiglio è di verificare sempre gli aggiornamenti normativi in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici sul sito istituzionale della propria Regione.


Chi deve compilare il libretto?

Per i nuovi impianti o per quelli ristrutturati, il libretto deve essere compilato e trasmesso al “Catasto Termico Regionale” dall’installatore. Per gli impianti esistenti, invece, il libretto viene compilato dal manutentore in occasione del primo controllo di manutenzione programmato.

Occhio: sia l’installatore, sia il manutentore devono essere abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per poter intervenire su “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie”.


Quali dati si riportano sul libretto?

– I dati identificativi del responsabile dell’impianto, che può essere il proprietario dell’impianto termico, l’occupante dell’unità immobiliare stessa (per esempio il conduttore in un contratto d’affitto) o l’amministratore di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati.
– I dati identificativi dell’impianto, come l’ubicazione, le caratteristiche tecniche, i componenti, gli eventuali consumi di combustibile.
– Ogni tipologia di intervento, quindi l’installazione, la ristrutturazione o le sostituzioni;
– L’elenco degli interventi di verifica dell’efficienza energetica dell’impianto, se previsti per legge.


È vero che tutti gli impianti sono soggetti anche al controllo di efficienza energetica?

Anche se tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretto di impianto, a essere obbligatoriamente soggetti ai controlli periodici di efficienza energetica (previsti sempre dal DPR 74/2013) sono solo gli impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva e a pompe di calore di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.


Ci sono sanzioni per chi non si mette in regola?

Qualora il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio (o un terzo che se ne dovesse assumere la responsabilità) non provvedano alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti, sono punibili con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

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